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QUANDO L’ARTISTA DISCONOSCE L’OPERA / Un diritto per gli artisti / Andrea Concas / ArteConcas

QUANDO L’ARTISTA DISCONOSCE L’OPERA
Un diritto per gli artisti

Quando l’artista disconosce l’opera e la ritira dal commercio.

Un diritto inalienabile che ogni artista ha.

Scopriamo quale. 

In Italia il Diritto d’Autore riconosce all’artista la facoltà di ritirare dal commercio un’opera, anche se autografa, per gravi ragioni morali. 

Il riferimento legislativo sono gli Articoli 142 e 143 della Legge del Diritto d’Autore e includono il caso in cui l’opera contrasti con la mutata personalità dell’autore, detto così “Diritto di pentimento”. 

La dichiarazione di disconoscimento dell’opera può essere anche legata al fatto che l’opera abbia avuto una variazione della sua integrità e sia stata in qualche modo variata, cambiata, modificata o alterata dallo status originale di creazione da parte dell’artista, perdendo così le qualità essenziali in relazione all’opera originale stessa. 

In questo caso possiamo pensare anche al restauro non autorizzato o a qualsiasi evento che possa in qualche modo avere modificato o alterato l’effetto finale e l’artista non si riconosca più in quell’opera.

Altro caso è quando l’opera viene disconosciuta in un secondo momento. 

Pensiamo quindi alla richiesta di un autentica all’artista e questo ne nega il suo rilascio. 

Possiamo annoverare diversi importanti casi che riguardano grandi artisti, parliamo di Gerhard Richter, Giorgio De Chirico, Cady Noland, e ancora Peter Doig. 

Nel caso di Richter l’artista ha disconosciuto interamente tutte le opere derivate dal suo periodo giovanile in Germania, disconoscendole e negando l’ingresso nel sua meticoloso e puntuale catalogo online.

Tra il 1962 e il 1968 l’artista tedesco realizzò delle opere realistiche 

e figurative, uno stile che, secondo l’artista, non lo rappresenta e non sente più suo, tanto che è arrivato a volerle escludere interamente dal proprio catalogo ragionato rimuovendone alcune già catalogate e addirittura vietando l’ingresso e l’autentica delle opere giovanili non ancora archiviate. 

Anche in Italia abbiamo un caso eclatante, quello di Giorgio De Chirico, che ha rifiutato i suoi lavori del periodo pre-metafisico, quelli antecedenti al 1939. 

In particolare sono due i casi che interessano l’artista, il primo fu definito il “Sabatello” De Chirico, nel quale il proprietario dell’opera  intitolata “Piazza Italia” aveva richiesto l’accertamento giudiziale dopo che l’artista l’aveva dichiarata falsa nel 1946. 

Ebbene, in primo grado l’opera fu dichiarata autentica, mentre la Corte d’Appello e la Cassazione invece hanno ribaltato la sentenza dichiarandola falsa a fronte di nuove perizie e dando ragione all’artista allora ancora vivente.

Possiamo notare come comunque il Tribunale avesse disposto delle perizie da parte di esperti e periti esterni nonostante l’artista fosse ancora vivente e fosse lui l’unico a poter in qualche modo dire che l’opera fosse sua o meno. 

Nel secondo caso l’opera “Souvenir d’Italie II” fu dichiarata falsa giudizialmente sebbene l’opera autografa di De Chirico, fosse stata autenticata da un notaio. 

Anche l’artista Cady Noland ha fatto spesso ricorso al disconoscimento delle opere, pensiamo alla sua opera “Cowboys Milking” del 1990, a parere dell’artista, modificata e danneggiata irrimediabilmente a causa di un restauro, con pretesa nei confronti della casa d’asta “Sotheby’s” di ritirare l’opera il giorno prima dell’asta, tanto che il collezionista 

che aveva consegnato l’opera l’ha poi denunciata per non aver rispettato il contratto di consignment, perdendo però la causa poi in Corte d’Appello, di conseguenza confermando il potere del disconoscimento di opere e quindi la ragione dell’artista. 

Più recente invece è il caso di Peter Doig. 

Qua addirittura siamo al contrario, infatti l’artista era stato chiamato da una Corte canadese per rifiutare legalmente un’opera che non aveva dipinto. 

L’opera in questione era stata firmata “Doig” ed era stata consegnata da un detenuto in un carcere canadese a Robert Fletcher, un agente in forza alla struttura. 

Quando Fletcher insieme al mercante Peter Bartlow cercarono di autenticare l’opera e chiesero quindi a Doig di rilasciare il certificato di autenticità, a fronte del suo diniego l’artista stesso è stato denunciato per falsa testimonianza dal mercante d’arte. 

Il giudice dette ragione all’artista. 

Sebbene il diritto di riconoscere un’opera e la sua paternità da parte di un artista è un qualcosa di forte e di importante, un diritto appunto inalienabile che è in capo all’artista, che possa decidere che cosa meglio lo possa in qualche modo rappresentare. 

Il dubbio si pone nel caso del catalogo ragionato, in cui la memoria storica va ben oltre la produzione artistica e la persona dell’artista stesso, divenendo per tanti oggi un documento dal grande valore storico quale testimonianza della storia nonché anche di mercato e di valori. 

Tuttavia le opere d’arte sono l’artista stesso, sono la sua rappresentazione, e allora probabilmente è giusto che ogni artista possa decidere come vuole essere ricordato. 

Guarda il video su YouTube:

ANDREA CONCAS / Il mondo dell’arte che nessuno ti ha raccontato / ArteCONCAS

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